Le ultime novità in materia di misure cautelari e intercettazioni

Cassazione Penale, Sez. III, 9 giugno 2020 (ud. 25 febbraio 2020), n. 17493 – Pres. Sarno – Rel. Socci – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di G.F.

È onere della difesa attivarsi tempestivamente e diligentemente per richiedere al P.M. l’accesso alle registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare (massima non ufficiale).

Il mancato rilascio della copia dei supporti magnetici delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare non integra una violazione del diritto di difesa, se il P.M. ha autorizzato l’ascolto delle intercettazioni presso gli uffici della Procura ed il rilascio di copia integrale degli atti, ma il difensore non si è presentato per l’ascolto (massima non ufficiale).

Con la suddetta sentenza si precisa come Il diritto di difesa è effettivo quando il soggetto attinto da un provvedimento giudiziale è in grado di conoscere le ragioni che vi sono poste a fondamento. In materia di misure cautelari personali, ai sensi dell’art. 293 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari deposita immediatamente in cancelleria, insieme all’ordinanza già notificata o eseguita, la richiesta del pubblico ministero e gli atti con essa presentati.

Il difensore dell’indagato ha diritto di esaminare gli atti ed estrarne copia. Quando la misura d’urgenza è disposta sulla base delle risultanze di intercettazioni, il diritto all’accesso deve concretizzarsi nel diritto di ascolto delle comunicazioni o conversazioni poste a sostegno della misura e nel diritto di ottenerne la trasposizione su supporto idoneo alla riproduzione di dati. È tuttavia onere della difesa attivarsi tempestivamente e diligentemente per richiedere al pubblico ministero la copia delle registrazioni.