Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: dalla Cassazione un freno agli orientamenti più estremi

Cassazione Penale, SS.UU., 23 ottobre 2020 (ud. 16 luglio 2020), n. 29541 – Pres. Fumu – Est. Beltrami – P.M. P. Fimiani (conf.) – Ric. F.N., P.S. e G.N.

  1. I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo (massima ufficiale).
  2. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (massima ufficiale).
  3. Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (massima ufficiale).

Con la pronuncia in esame, Le Sezioni Unite  precisano  che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno carattere proprio e, in caso di concorso di persone, la condotta tipica può essere realizzata anche da un soggetto diverso dal titolare del preteso diritto. Si sottolinea inoltre che la fattispecie sanzionata dall’art. 393 c.p. si differenzia dall’estorsione sotto il profilo dell’elemento soggettivo. La sentenza ha il merito di porre un freno agli orientamenti più estremi, senza peraltro trascurare le esigenze di tutela emerse nella prassi.